La circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Normativa) conferma che le prestazioni sanitarie rese dagli psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono ammissibili alla detrazione (art. 15, comma 1, lett. C) Testo Unico delle imposte sui redditi) senza prescrizione medica.