Nelle cause di separazione coniugale, il Giudice si trova spesso a decidere in merito all’affidamento congiunto o esclusivo dei figli minorenni e alle sue modalità. Quando il Giudice istituisce una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), le due parti possono nominare ciascuna il proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP), che nel caso di separazione coniugale è uno psicologo.
Il CTP si relaziona con il CTU, con l’avvocato di parte e con la parte stessa e presenzia a tutti i lavori peritali. Vigila non solo sulla correttezza deontologica e metodologica del CTU ma analizza ed interpreta il materiale emerso dai colloqui e dagli eventuali test psicodiagnostici somministrati dal CTU.
Il CTP presenta una relazione contestuale a quella del CTU, relazione di cui il Giudice dovrà tener conto.
Il CTP ha, inoltre, il compito di supportare la parte in carico nel percorso peritale.