La circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Normativa)  conferma che le prestazioni sanitarie rese dagli psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono ammissibili alla detrazione (art. 15, comma 1, lett. C) Testo Unico delle imposte sui redditi) senza prescrizione medica.

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